Per gli alunni di tutte le classi di Scuola Secondaria di I grado trovano applicazione le disposizioni sulla validità dell’anno scolastico contenute nel D.lgs. 62/2017, art. 5.
- Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
- Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
- Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione.
Al fine di garantire la necessaria informazione ad alunni e famiglie, si esplicitano di seguito le modalità di calcolo del monte ore annuale minimo di frequenza da assicurare per la validità dell’anno scolastico e le deroghe al suddetto limite, deliberate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 02/09/2026.
Per l’a. s. 2026/2027, il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico
da Ptic815008-psc