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Circolare 46

C. n. 46 – Vigilanza sugli alunni

C. n. 46 - Vigilanza sugli alunni

Utente PTIC815008-psc

da Ptic815008-psc

Con l’avvio dell’anno scolastico, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni sulla vigilanza degli alunni, al fine di garantire il buon funzionamento della scuola, la sicurezza e l’incolumità di ciascuno.

  1. Quadro normativo di riferimento

La vigilanza sugli alunni è un dovere primario del personale scolastico. Il mancato adempimento può configurare responsabilità di tipo civile, penale e disciplinare. I riferimenti principali sono:

-Artt. 2047 e 2048 c.c.: Responsabilità del precettore per il danno cagionato dal fatto illecito dei propri allievi.

-Art. 61 Legge 312/1980: Responsabilità patrimoniale limitata ai casi di dolo o colpa grave.

-CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.

Sia i docenti, sia il personale ausiliario sono chiamati, ciascuno per la propria parte, a svolgere compiti di sorveglianza sugli alunni.

La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo psico-fisico del minore.

  1. Vigilanza del personale docente

La responsabilità del docente è continua per tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola.

  • Ingresso: I docenti devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. La vigilanza inizia dal momento dell’ingresso degli alunni nell’edificio.
  • Durante le lezioni: È fatto assoluto divieto di allontanarsi dalla classe. In caso di emergenza, il docente deve affidare la classe a un collaboratore scolastico o a un collega prima di uscire. Le lezioni non possono essere interrotte per adempiere ad altre occupazioni non riconducibili a ragioni di urgenza. Le uscite degli alunni dall’aula vanno limitate e tenute sotto controllo, in raccordo con i collaboratori scolastici: autorizzare all’uscita un solo alunno alla volta, monitorare i tempi di permanenza fuori aula, evitare raggruppamenti nei corridoi o negli spazi antistanti i servizi igienici.
  • Cambio d’ora: Il passaggio tra docenti deve avvenire nel minor tempo possibile. Il docente uscente attende il collega subentrante sulla porta dell’aula per garantire la continuità della sorveglianza. Il collaboratore scolastico di turno, al suono della campana del cambio d’ora, si attiva per facilitare gli spostamenti dei docenti.
  • Intervallo/tempo mensa: Sono momenti di maggiore criticità. I docenti di turno devono garantire una vigilanza attiva e dinamica.
  • Spostamenti da e verso laboratori/biblioteche/palestre: Negli spostamenti da uno spazio all’altro dell’edificio, l’obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore probabilità di infortuni. I docenti vigilano su ogni spostamento. Per nessun motivo, possono permettere alla classe di spostarsi senza la loro presenza.
  • Uscita al termine delle lezioni: Per la Scuola dell’Infanzia, il bambino è accompagnato all’uscita dal collaboratore scolastico che lo affida al genitore, o a persona delegata. Per la Scuola Primaria, la classe è accompagnata fino all’uscita; la responsabilità del docente termina nel momento in cui l’alunno è affidato al genitore, a persona delegata, o all’autista dello scuolabus. Per la Scuola Secondaria di I grado, la classe è accompagnata fino all’uscita; le “modalità di uscita” sono comunicate dai genitori ad inizio anno scolastico con specifico modulo (genitore/persona delegata; servizio scuolabus; uscita autonoma). …….

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